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Associazione “IMPRESA ITALIA”

ART. 1 - COSTITUZIONE

La Associazione “IMPRESA ITALIA” e’ un’associazione d'impresa sindacale e professionale autonoma, libera, democratica ed apartitica, successivamente denominata “IMPRESA ITALIA” con sede unica nazionale in Tortoreto (TE) al Lungomare Sirena n. 594. Altre   sedi territoriali potranno essere successivamente deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale” così come il trasferimento della sede legale nazionale senza per questo modificare lo statuto.

 ART. 2 - DURATA

L'associazione ha durata illimitata, fatte salve le possibilità di scioglimento previste dal presente statuto

ART. 3 - SOCI

Possono essere soci dell'Associazione “IMPRESA ITALIA” tutti i soggetti nazionali, europei, singoli od associati, consorzi, cooperative ed enti che, per la loro dimensione organizzativa ed economica necessitano di una maggiore tutela rispetto alle altre realtà economiche e giuridiche, e precisamente:

1) LAVORATORI AUTONOMI del:

Turismo - Commercio - Servizi – Pesca e Caccia – Artigianato – Piccola e media industria – Approdi Turistici Strutture ricettive- Stabilimenti balneari ed Agricoltura ( piccoli imprenditori agricoli a titolo principale; coltivatori diretti; coloni; mezzadri; affittuari e concedenti).

2) PICCOLI IMPRENDITORI del:

Turismo - Commercio - Servizi – Pesca e Caccia – Artigianato – Piccola e media industria – Approdi Turistici – Strutture ricettive- Stabilimenti balneari ed Agricoltura ( piccoli imprenditori agricoli a titolo principale; coltivatori diretti; affittuari e concedenti).

3) DATORI DI LAVORO di tutti i settori produttivi e professionali, ivi incluse le figure professionali per le quali non sono previsti appositi albi od ordini professionali. 

4) COOPERATIVE, CONSORZI, ASSOCIAZIONI ENTI del:

Turismo - Commercio - Servizi – Pesca e Caccia – Artigianato – Piccola e media industria – Approdi Turistici – Strutture ricettive- Stabilimenti balneari ed Agricoltura ( piccoli imprenditori agricoli a titolo principale; coltivatori diretti; affittuari e concedenti).

5) Tutte le forme di società aventi le caratteristiche qualitative e quantitative della piccola impresa.

6) Esperti che agiscono a tutela dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori.

7) I pensionati e dipendenti di tutte le categorie dei settori pubblici e privati.

8) Invalidi del lavoro, titolari di rendite o altre provvidenze vitalizie.

9) Le organizzazioni, le associazioni, gli enti a carattere nazionale, europeo o locale che svolgono attività di tutela nei confronti dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori.

ART. 4 - AMMISSIONE

La qualità di associato è riconosciuta dietro presentazione alla sede Nazionale, tramite la Sede territoriale di competenza ( che deve esprimere il proprio parere favorevole), di domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore e/o dal titolare o dalla persona fisica che si propone come associato. La domanda dovrà essere presentata secondo i modelli che verranno predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale a seconda che la richiesta venga presentata da una persona giuridica o fisica ed in base al settore di attività in cui opera il richiedente. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza assoluta dei presenti, sentito il parere dell'Associazione Nazionale di settore.

ART. 5 - QUOTA ASSOCIATIVA E QUOTA CONTRIBUTIVA

Le quote associative e contributive, ordinarie e straordinarie, sono disciplinate dal Regolamento. La quota associativa si riferisce all'esercizio finanziario coincidente con l'anno solare.

ART. 6 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno l'obbligo di:

a) Osservare le norme del presente statuto, nonché i regolamenti approvati e le delibere assunte dagli organi Associativi;

b) Corrispondere le quote associative secondo le misure e le modalità previste nell'apposito Regolamento;

c) Gli associati tenuti per legge, dovranno trasmettere all'Associazione i bilanci annuali e le relative relazioni nonché tutta l'ulteriore documentazione prevista nel Regolamento.

d) Non esercitare attività esterne in conflitto con gli scopi dell'Associazione o porre in essere azioni che possano recare pregiudizio alla stessa.

ART. 7 - RECESSO

I soci hanno il diritto di recedere in qualsiasi momento.

La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale a mezzo Raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata e/o Firma Digitale ed ha effetto dal 31 dicembre dell'anno in corso, purché la comunicazione pervenga almeno tre mesi prima di tale data..

Gli associati receduti o che abbiano comunque cessato di appartenere alla Associazione non hanno diritto alla ripetizione dei contributi versati a titolo di quota associativa e/o contributiva

Il recesso si verifica automaticamente in caso di decesso del titolare per le ditte individuali o, in caso di fallimento e/o cancellazione dal Registro delle Imprese per quanto riguarda le persone giuridiche.

ART. 8 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Consiglio Direttivo Nazionale allorquando i soci compiano infrazioni all’ordinamento statutario, al Regolamento o alle direttive nazionali, delibera motivatamente, nei loro confronti, la sanzione dell'ammonimento, della sospensione dalle cariche e/o dall’attività associativa o l'esclusione.

Le violazioni che per cui il Consiglio Direttivo Nazionale procede sono:

a) mancato pagamento della quota associativa o contributiva secondo le modalità previste dal Regolamento;

b) indegnità morale;

c) assunzione e divulgazione all’esterno dell’Associazione di comportamenti incompatibili con la linea politico sindacale adottata dagli organi competenti;

d) inosservanza del presente statuto;

e) inosservanza delle deliberazioni degli organi statutari;

f) fatti giuridicamente rilevanti che si pongano in grave conflitto con l'Associazione;

Nel caso di esclusione, nessun diritto può essere avanzato nei confronti dell'Associazione. Permangono, in ogni caso, in favore dell'Associazione tutti i diritti di credito derivanti dal mancato versamento delle quote da parte dell'escluso.

Nelle more del procedimento sanzionatorio, il Consiglio Direttivo Nazionale delibera la sospensione dell'associato da eventuali cariche o funzioni ricoperte.

ART. 9 - AUTONOMIA

La Associazione “IMPRESA ITALIA”si configura come indipendente e garante della libertà di coscienza e delle attività dei singoli iscritti.

L’autonomia è pertanto fonte stessa della linea organizzativa dell'Associazionee viene da essa affermata come capacità di definire, nei confronti delle vita sociale e delle sue espressioni e conformazioni, un proprio giudizio scevro da ogni preconcetto di carattere ideologico o di opportunità politica, per adeguare l’azione sindacale che l’Associazione intende esplicare alle realistiche valutazioni delle problematiche degli associati e allo sviluppo economico e civile della società, ricercando di volta in volta le soluzioni più razionali allo scopo di ammortizzare interessi delle categorie e visione dei problemi della crescita sociale della comunità Europea e nazionale.

ART. 10 - DEMOCRAZIA

La Associazione “IMPRESA ITALIA”, rifacendosi ai principi della Costituzione Repubblicana italiana, che fonda sul lavoro la realtà dell’organizzazione dello Stato, afferma la sua democraticità nell’impegnarsi a sostenere, a favorire e a difendere le libere istituzioni e il pluralismo politico e sociale.

La Associazione “IMPRESA ITALIA” rivendica la dignità e l’autonomia nei rapporti con ogni altra associazione o istituzione.

ART. 11 - CONFRONTO

Fondamento della vita democratica dell'Associazione sono la libera elezione delle cariche, la dichiarata volontà di confronto con tutte le altre forze organizzate della società a livello nazionale e comunitario, il programma di un costante , serio ed aperto impegno a cogliere, nel diverso ritmo della produzione e dello sviluppo sociale, le linee portanti di un progresso generale della vita della comunità nazionale europea ed internazionale, di cui l'Associazione si sente e si dichiara parte attiva.

ART. 12 - SCOPI

La Associazione “IMPRESA ITALIA” non ha fini di lucro. Obiettivo dell'Associazione è primariamente la tutela dei diritti e lo sviluppo delle condizioni culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche degli associati sul fondamento della libertà, della giustizia sociale, della partecipazione alla soluzione dei problemi che caratterizzano di volta in volta, il confronto tra produzione e lavoro.

In tale ottica l'Associazionerespinge tutte le forme di capitalismo selvaggio finalizzate, di fatto, alla distruzione delle piccole realtà del lavoro autonomo ed imprenditoriale e propone un capitalismo sociale fondato sul rispetto e sulla difesa della piccola impresa

In particolare, si propone di:

1) difendere gli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali, sia collettivi che individuali, di tutti gli iscritti all'Associazione con assoluta obbiettività e libertà, nei confronti degli Enti pubblici e privati siano essi locali, regionali, nazionali, europei od internazionali;

2) tutelare gli iscritti in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale;

3) promuovere la costituzione di cooperative, consorzi, società ed associazioni di produttori, associazioni temporanee di scopo;

4) gestire direttamente od attraverso la costituzione di Enti di formazione o associazioni temporanee di scopo, od ancora CAT (centri di assistenza tecnica per l’addestramento e l’aggiornamento professionale), l’assistenza tecnica e la qualificazione nei confronti di tutti gli imprenditori potendo all’occasione promuovere, progettare, organizzare e gestire Corsi di formazione professionale finanziati o coofinanziati da enti pubblici (Comunità Europea, Stato, Regioni, Enti Locali) e privati, scuole di Istruzione Professionale e di specializzazione, corsi liberi di qualificazione e riqualificazione, specializzazione e perfezionamento ed aggiornamento, attività convegnistica di ricerca, consulenza e stampa, la formazione professionale per l’iscrizione al R. E. C., S.A.B. o altre sezioni istituite presso le Camere di Commercio, come gli agenti di rappresentanza ecc., per le quali sono richiesti corsi preventivi di qualificazione; formazione in generale previste dalle normative regionali, nazionali, europee comunitarie mediante la presentazione di progetti ad enti pubblici e privati, nazionali, regionali e comunitari; richiedere l'accreditamento presso gli Enti competenti per lo svolgimento di corsi professionali e professionalizzanti (es. patenti nautiche, corso di bagnino di salvataggio, conduttore moto d'acqua, operatore BLS - D e quant'altro la normativa vigente prevede);

5) promuovere, direttamente o tramite convenzione o adesione ad altri patronati, l’attività di patronato, sia in Italia che all’estero, per l’assistenza sociale e previdenziale mediante la costituzione di sedi territoriali finalizzati al sostegno economico e organizzativo dell’attività di Patronato;

6) promuovere, direttamente o tramite convenzione, la costituzione di Centri Elaborazioni dati o di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi o piccoli imprenditori;

7) promuovere ed attuare ogni iniziativa che abbia lo scopo di fornire assistenza agli associati negli adempimenti relativi all’organizzazione ed alla gestione delle loro imprese. In quest’ambito, l'Associazione può prestare direttamente ai propri associati o a mezzo di apposite convenzioni con Centri Elaborazioni Dati o CAT Assistenza in ambito Fiscale amministrativo, od anche con professionisti abilitati e/o con studi professionali, servizi di informazione, formazione, consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa quali quelle fiscali, tributarie e del lavoro, di contabilità aziendale, legali, finanziari, commerciali, assicurativi e quant’altro occorrenti nell’interesse generale degli iscritti;

8) promuovere fiere e mostre-mercato anche permanenti con possibilità di collegamenti con le imprese ed i mercati nazionali ed internazionali per lo sviluppo delle P. M. I:

9) redigere e realizzare studi e progetti di fattibilità e sviluppo, consulenza ed assistenza tecnica, controllo ed individuazione di iniziative per l’avvio d’impresa, con particolare riferimento all’imprenditorialità giovanile e femminile;

10) promuovere l’interscambio di esperienze e conoscenze tecnico- scientifico- organizzative con analoghe imprese operanti all’interno della realtà economica europea ed internazionale;

11) esercitare ogni funzione ritenuta idonea nei campi della ricerca, della sperimentazione e della formazione prevista da leggi e regolamenti ovvero demandata da Amministrazioni ed Enti Pubblici;

12) istituire Centri studi, ricerche, sperimentazioni e documentazione nei settori inerenti l’attività degli associati;

13) istituire e gestire aziende e complessi sperimentali con fini esclusivi di ricerca e di formazione;

14) promuovere, curare e patrocinare, anche in collaborazione con Istituzioni Europee, Nazionali, Regionali, Comunali, Città Territorio, Enti Pubblici, privati ed associazioni, riunioni, convegni, seminari, dibattiti, corsi dei studio e di aggiornamento ed ogni altra forma di attività scientifica e di ricerca, provvedendo direttamente alla pubblicazione e distribuzione di bollettini, dispense, testi, atti congressuali e monografie;

15) organizzare in proprio, o in collaborazione con altri Enti, associazioni pubbliche e private, agenzie di viaggio, viaggi, seminari e corsi per attività di promozione, turistiche e per il tempo libero, sia in Italia che all’estero, per gli associati ed i loro familiari;

16) organizzare in proprio, o in collaborazione con altri Enti associazioni pubbliche e private, attività culturali, artistiche, sportive e ricreative: per queste finalità l'Associazione potrà promuovere e/o gestire, ai vari livelli organizzativi, direttamente o indirettamente, eventi sportivi, feste popolari, servizi di somministrazione di bevande ed alimenti, spacci e acquisti collettivi di generi vari ed alimentari, attività ed impianti sportivi, cineforum e proiezioni audiovisive e tutte le altre iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi statutari anche attraverso la costituzione di specifici enti per l’attività ricreativa, sportiva e per il tempo libero in generale;

17) promuovere ogni iniziativa utile alla tutela ed allo sviluppo delle imprese associate in tutti i settori economici con particolare riguardo alla certificazione di qualità,

18) partecipare, attraverso i rappresentanti di categoria e dei gruppi interessati, alla stipula di contratti collettivi di lavoro e di accordi sindacali a qualsiasi livello;

19) promuovere, organizzare e gestire, anche unitamente ad altre organizzazioni o tramite appositi organismi, corsi di preparazione, aggiornamento ed istruzione professionale per imprenditori anche nuovi e dipendenti delle imprese degli imprenditori medesimi o figure professionali da inserire nelle imprese comunque finanziati da Enti locali, da Enti Pubblici, dalla Unione Europea e da privati;

20) promuovere la creazione di un osservatorio economico per il monitoraggio delle attività produttive,

21) promuovere lo studio ed il monitoraggio delle operazioni e dei processi di sviluppo per la promozione, la realizzazione e la gestione dei servizi e/o progetti pilota di alto contenuto tecnologico ed innovativo, che possono servire da esempio e da stimolo alla diffusione di nuovi sistemi produttivi, con particolare riguardo all’organizzazione dei servizi delle imprese;

22) promuovere e creare in tutto il territorio nazionale ed europeo sportelli unici per l’assistenza alle imprese ed a quelle in via di formazione;

23) istituire e gestire corsi per la preparazione, il perfezionamento tecnico-amministrativo del personale dell’Associazione;

24) istituire ed assegnare premi e borse di studio ai partecipanti ai corsi per il conseguimento di particolari titoli di studio e di specializzazione;

25) svolgere l’attività di informazione e divulgazione socioeconomica e qualificazione professionale in favore dei produttori agricoli e della pesca singoli od associati al fine del conseguimento degli scopi previsti dalle normative comunitarie e dalle leggi nazionali e regionali;

26) svolgere attività di assistenza tecnica in tutti i settori, con particolare riferimento allo sviluppo della divulgazione agricola per il conseguimento degli scopi indicati ai punti seguenti;

27) istituire e gestire “ Centri di assistenza tecnica” in conformità alle direttive ed ai regolamenti comunitari ed alle leggi nazionali e regionali;

28) promuovere e organizzare in proprio e/o con il concorso degli Enti Pubblici Europei, nazionali, regionali, provinciali, comunali, privati e comunitari, corsi di formazione e specializzazione post diploma/laurea per gli imprenditori anche agricoli e della pesca per la formazione di idonei profili professionali;

29) svolgere ogni attività di cooperazione tecnica con i paesi transfrontalieri, emergenti, in via di sviluppo e del bacino del Mediterraneo;

30) svolgere attività formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica con i paesi transfrontalieri, emergenti, in via di sviluppo e del bacino del Mediterraneo;

31) promuovere, coordinare ed assistere l’organizzazione economica dei produttori nelle associazioni di produttori (e Unioni nazionali o Europee ed Internazionali), cooperative, consorzi ed altre forme associative;

32) promuovere e partecipare, in assistenza a contratti interprofessionali ed ad accordi anche economici, con enti, associazioni o altri soggetti operanti nel sistema turistico, agro-alimentare e della pesca nazionale europee ed internazionale ed in ogni altro settore in cui sono operanti le imprese associate;

33) promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e di servizi anche promuovendo la costituzione di cooperative, consorzi e macro – organizzazioni, per assistere e potenziare le imprese associate nella loro gestione delle attività di produzione, ammasso, lavorazione, trasformazione e commercializzazione, sia in Italia che all’estero ed in quelle attività ad esse connesse;

34) promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e di servizi intese ad assistere e potenziare le imprese associate in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e dell’ambiente ed in quant’altro ritenga utile alle stesse anche per incrementare il turismo rurale, il pescaturismo ed ogni altra attività inerente il tempo libero;

35) promuovere la costituzione di cooperative e consorzi per la coltivazione di terre incolte, abbandonate o mal coltivate, per la vendita di fertilizzanti ed attrezzi per l’agricoltura;

36) assistere i propri associati nei procedimenti inerenti la meccanizzazione agricola e della pesca, la concessione di carburanti a prezzo agevolato, la concessione di mutui fondiari, di contributi fondiari e di contributi Comunitari,dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Altri Enti d'Ambito anche in base alle leggi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca;

37) promuovere la costituzione di un Movimento delle Cooperative, di Consorzi e Cooperative di Garanzia, Assistenza al Credito in favore di tutti gli associati;

38) designare o nominare propri rappresentanti in Enti, organismi o commissioni sia pubbliche che private, ove la rappresentanza dei lavoratori autonomi e della piccola impresa sia richiesta o ammessa;

39) promuovere organi di divulgazione, di informazione e qualsiasi altra attività editoriale;

40) operare per favorire in ambito internazionale ed europeo ogni possibile raccordo con organizzazioni similari al fine di realizzare iniziative ed interventi a favore delle categorie rappresentate;

41) promuovere iniziative in materia previdenziale ed assistenziale a beneficio delle categorie rappresentate, anche attraverso la costituzione e la gestione di fondi pensione e di intervento a sostegno delle attività svolte;

42) promuovere la costituzione di Enti morali, attraverso qualunque forma giuridica, per la tutela, l’assistenza ed il sostegno dei soggetti svantaggiati e dei meno abbienti e l’istituzione o la partecipazione a società di servizi per l'assistenza agli associati.

ART. 13 - CARICHE SINDACALI

Tutte le cariche previste dal presente statuto sono assunte dagli iscritti alla “Associazione “IMPRESA ITALIA” mediante libere elezioni ispirate ai principi democratici, salvo quanto previsto dal presente statuto in relazione agli esperti.

Possono ricoprire cariche sindacali al livello Europeo e Nazionale coloro che possono vantare almeno tre anni consecutivi di iscrizione alla Associazione a condizione che siano in regola con il pagamento dei contributi ordinari e straordinari associativi.

Consiglio Direttivo Nazionale, con propria delibera motivata e relativamente ai singoli casi, può disporre deroghe alle restrizioni previste dal precedente capoverso.

Le cariche previste dal presente statuto non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e richieste. Nel caso di impegni di carattere permanente l’associato può essere assunto quale dipendente della Associazione.

Non esiste alcuna incompatibilità tra carica sindacale e rapporto di dipendenza dalla Associazione.

ART. 14 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Associazione e’ costituito dalle quote associative e contributive, da beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le pervenissero da soggetti pubblici o privati per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della normative vigenti.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita della Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione siano imposte dalla legge.

ART. 15 - ENTRATE DELLA ASSOCIAZIONE E RESPONSABILITA’ DELLE STRUTTURE PERIFERICHE

Le entrate della Associazione sono costituite dalla quota dei contributi ordinari e straordinari degli iscritti e dagli altri proventi che possano pervenire a qualunque titolo, da Enti pubblici o privati, purché non siano in contrasto con le vigenti norme di Legge.

Tutte le entrate della Associazione dovranno pervenire tramite la Sede Nazionale o in assegni, assegni circolari, bonifici bancari su un C/C appositamente acceso dal Presidente.

Il Presidente può autorizzare la riscossione dei contributi sindacali a livello periferico.

Le strutture periferiche dovranno gestire le uscite in conformità alle disponibilità di propria pertinenza e previo parere scritto alla presidenza nazionale.

Tutti i livelli organizzativi territoriali sono contraddistinti da un proprio codice fiscale in quanto sono patrimonialmente e finanziariamente autonomi gli uni dagli altri ed anche rispetto alla Sede Nazionale.

I responsabili delle strutture periferiche dovranno rispondere in proprio di ogni eventuale disavanzo di bilancio e di ogni obbligazione assunta per conto del livello organizzativo dagli stessi rappresentato.

Le strutture territoriali sono tenute ad approva re il bilancio preventivo e consuntivo sociale entro il 30 aprile di ciascun anno e trasmetterli, entro i 30 giorni successivi, alla sede Nazionale.

ART. 16 - ORGANIZZAZIONE

Gli organi della Associazione, a livello Nazionale, sono:

1) Assemblea;

2) Presidente;

3) Consiglio Direttivo;

4) Vice Presidente;

5) Il Direttore Generale;

6) Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

7) Il Collegio Tecnico Nazionale di settore;

Gli organi della Associazione, a livello Regionale, sono:

1) L' Assemblea Regionale;

2) Il Consiglio Direttivo Regionale;

3) La Segreteria Regionale;

4) Il Direttore Regionale;

5) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;

Gli organi della Associazione, a livello Provinciale, sono:

1) L'Assemblea Provinciale;

2) Il Consiglio Direttivo Provinciale;

3) La Segreteria Provinciale;

4) Il Direttore Provinciale;

5) Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;

Gli organi della Associazione, a livello Comunale, sono:

1) L'assemblea comunale;

2) Il Consiglio Direttivo Comunale;

3) La Segreteria Comunale;

4) Il Direttore Comunale;

5) Il Collegio Comunale dei Revisori dei Conti;

Le Associazioni di Categoria, costituite all’interno dei settori ed articolate sul Territorio nell’ambito della struttura organizzativa della Associazione “IMPRESA ITALIA”, sono disciplinate da appositi Statuti previa approvazione degli stessi da parte del Presidente.

Fino a quando non saranno costituite le Associazioni di settore, il Presidente può affidare specifici incarichi disciplinati dalle norme del presente Statuto o dal Regolamento.

ART. 17 - ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea è il massimo Organo della Associazione. Essa si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, su convocazione del Presidente ed in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi degli iscritti alla Associazione.

La richiesta di convocazione straordinaria dell'Associazione va inoltrata al Presidente e deve contenere i motivi per i quali si intende proporre la convocazione. Sulla richiesta di convocazione straordinaria dell'Assemblea si pronuncia il Presidente entro trenta giorni.

Sarà cura del Presidente diramare, alle Segreterie territoriali, l’avviso di convocazione, contenente l’ordine dei lavori, entro il termine di almeno 90 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

ART. 18 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale e’ composta:

- dai delegati eletti nell’ambito delle Assemblee Regionali; questi per rendere valida l'Assemblea dovranno rappresentare almeno il 51% di tutti gli iscritti alla Associazione;

- dai membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e dai Direttori Regionali, i quali, se non delegati, partecipano alla Assemblea senza diritto di voto e possono svolgere elettorato passivo.

Il regolamento Assembleare e la percentuale dei partecipanti saranno stabiliti, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo Nazionale, in base al numero degli iscritti in regola con l’adesione alla Associazione.

ART. 19 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

a) esamina e discute la relazione del Presidente Nazionale;

b) elegge il Presidente Nazionale;

c) elegge i membri del Consiglio direttivo;

d) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) modifica in tutto o in parte lo Statuto dell’Associazione, previo voto favorevole di almeno due terzi dei delegati al Congresso, salvo quanto di competenza del Consiglio Direttivo;

f) delibera su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno dal Presidente o da un terzo dei delegati all'Assemblea;

g) le decisioni espresse dall'Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati alla Associazione .

h) delibera sullo scioglimento della Associazione, la nomina del liquidatore.

L'Assemblea Nazionale delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati congressuali presenti.

L'Assemblea Nazionale è convocata, con avviso spedito tramite raccomandata A/R,o Posta Certificata alle strutture periferiche, almeno 45 giorni prima, ogni quattro anni e, comunque, ogni volta che il Presidente lo deliberi.

                                                                                

ART. 20 - ASSEMBLEA REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE

L'Assemblea a livello territoriale:

a) esamina e discute la relazione del Direttore;

b) elegge il Direttore;

c) elegge i membri del consiglio Direttivo;

d) elegge il Collegio dei revisori dei Conti;

e) stabilisce l’indirizzo dell’attività sindacale sul territorio di riferimento, in sintonia con la linea della Associazione;

f) delibera su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.

g) elegge i delegati all'Assemblea Nazionale.

L'Assemblea è il massimo Organo della Associazione. Essa si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, su convocazione del Direttore ed in via straordinaria ogni qualvolta il Direttore lo deliberi.

Per rendere valida l'assemblea, dovranno essere rappresentati almeno il 51% degli iscritti alla Associazione.

ART. 21 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è il massimo organo deliberante della Associazione tra una Assemblea e l’altra. Esso è composto da un massimo di 9 ed un minimo di cinque componenti eletti dall'Assemblea, compreso il Presidente.

Il Direttore Generale è componente di diritto del Direttivo, in aggiunta ai membri sopra indicati, e partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo:

a) Rappresenta l'Associazione ed attua le deliberazioni della Assemblea Nazionale;

b) nomina il Vice presidente ed il Segretario tra i suoi componenti

c) stabilisce l’indirizzo dell’attività sindacale dell’associazione e le linee programmatiche;

d) adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato all'Assemblea, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione degli associati;

e) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

f) integra i componenti non eletti dall'Assemblea, dimissionari, o che per motivi diversi non ne facciano più parte;

g) adotta, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, il provvedimento di rimozione del Direttore Generale;

h) nei casi di necessità ed urgenza, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti modifica parzialmente lo Statuto, ampliando facoltà e poteri già attribuiti ad un Organo senza comunque ridurre o cancellare quelli già previsti.

i) predispone i bilanci annuali e consuntivi per la loro approvazione da parte dell'Assemblea;

j) convoca e regolamenta lo svolgimento delle Assemblee a tutti i livelli escluso il caso disciplinato dall’art.16 lettera h);

k) integra unitamente al Presidente i componenti non eletti dal Consiglio Direttivo, dimissionari, o che per motivi diversi non ne facciano più parte, portando alla ratifica del l'Assemblea l’integrazione attuata alla prima convocazione utile. In caso di vacanza, possono essere cooptati fino ad un massimo di tre componenti indicati dalle Associazioni cui la Associazione aderisce: tali componenti decadono dalla carica in caso di revoca della suddetta adesione;

l) nomina il consiglio Tecnico Nazionale;

m) delibera l’apertura di sedi all’estero;

n) istituisce Commissioni di studio su singoli problemi delle Categorie, nominandone i componenti;

o) propone con il voto favorevole dei ¾ dei propri componenti al Presidente la rimozione del Direttore Generale;

p) propone all'unanimità dei propri componenti, alla Assemblea la rimozione del Presidente;

q) approva gli Statuti delle Associazioni di Categoria predisposti dalla Segreteria Nazionale;

r) approva, nella prima seduta utile, le delibere d’urgenza adottate dal Presidente Nazionale mediante Determinazioni;

s) Dispone a norma dell’art.3 del presente Statuto i previsti provvedimenti nei confronti degli associati che compiano infrazioni all’ordinamento statutario o, comunque, mettano in essere comportamenti lesivi dell’immagine e del buon nome dell’Associazione;

t) nomina un Commissario in sostituzione degli Organi Territoriali in cui si attui un indirizzo sindacale ed organizzativo difforme dalle Delibere Assembleari o delle Determinazioni del Presidente o nei casi di vacanza della carica.

Il Commissario, che assume tutti i poteri previsti per gli organi che sostituisce deve convocare l'Assemblea secondo le Deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale entro un anno al fine di ricostituire democraticamente l’Esecutivo, pena la perdita dell’efficacia del commissariamento tranne nei casi in cui il Consiglio Direttivo non disponga una proroga.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni sei mesi, con preavviso di almeno 15 giorni, in casi di inottemperanza potrà auto-convocarsi, dandone convocazione scritta al Presidente. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale stesso.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede nazionale della Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica fino alla convocazione della Assemblea e decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano ad almeno tre adunanze consecutive dell’organo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione, ed almeno 1/3 degli stessi, in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno sei ore. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Il voto può essere espresso anche per delega. Ogni componente può esprimere, oltre al proprio voto, non più di un voto per delega.

ART. 22 - L PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente è eletto dalla Assemblea;

- ha la rappresentanza legale della Associazione;

- rappresenta in giudizio l'Associazione;

- convoca il Consiglio Direttivo Nazionale e, ove lo ritenga opportuno, le Segreterie Territoriali;

- è responsabile della diffusione dei comunicati stampa;

- cura i rapporti con gli Enti, i Ministeri, le Associazioni e le Segreterie Territoriali, stipulando con gli stessi accordi e convenzioni per la riscossione delle deleghe sindacali;

- firma gli accordi o contratti di categoria;

- propone al Collegio dei Probiviri eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;

- assume in caso di urgente ed improrogabile necessità, nelle more della decisione da parte del Collegio dei Probiviri, provvedimenti cautelari, disciplinari, di cui all’art.3 del presente statuto;

- nomina i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quali l'Associazione è chiamata a designare i propri rappresentanti;

- provvede alle assunzioni del personale dipendente;

- cura i rapporti con le Banche, accende C/C e qualsiasi altra operazione, nell’interesse della Associazione;

- assume le iniziative per la promozione del tesseramento, la formazione sindacale e la stampa associativa;

- partecipa alle contrattazione collettive di lavoro;

- assicura la gestione unitaria della Associazione, mantenendo contatti permanenti con gli Organi Territoriali;

- promuove e cura gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi ed amministrativi dell'Associazione stessa, ed assume i poteri decisionali consequenziali;

- stipula il contratto di lavoro con il Direttore Generale nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale;

- conferisce incarichi e stipula convenzioni con professionisti e società di servizi, nei casi in cui lo ritenga opportuno;

- delibera, nei casi urgenti, tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale mediante apposite determinazioni Presidenziali che devono essere approvate nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo Nazionale pena la perdita della loro efficacia;

- nomina tra i componenti del Consiglio Tecnico i Segretari dei Comparti Agricoltura, Artigianato, Commercio, Turismo e Servizi, Caccia, Pesca, Piccola Industria e Liberi Professionisti – Approdi Turistici e di tutti i comparti inerenti alle attività degli associati.

Il Presidente Nazionale può essere rimosso esclusivamente nei seguenti casi:

a) ingiustificata inoperosità;

b) indegnità morale;

c) attività svolta in contrasto con le finalità del presente Statuto;

d) inosservanza delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale;

e) impossibilità, per inabilità fisica e/o mentale, di svolgere le mansioni previste dallo Statuto;

Il Provvedimento di rimozione deve essere approvato dal Direttivo all'unanimità dei propri componenti.

Il Provvedimento di rimozione non può essere proposto se precedentemente non viene eseguita la procedura di accertamento delle specifiche responsabilità del Presidente a cura di una commissione composta da tre arbitri designati uno dal Consiglio Direttivo Nazionale, uno dal Direttore Generale ed uno dal Collegio dei Revisori.

Il Collegio arbitrale deve esprimere il proprio parere entro novanta giorni dal proprio insediamento.

ART. 23 - IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è organo tecnico della Associazione.

E’ lavoratore dipendente della Associazione IMPRESA ITALIA, assunto su nomina del Consiglio Direttivo Nazionale ed indicazione del Presidente il quale stipula con l’interessato il relativo contratto di lavoro.

Il Direttore Generale:

- può accendere conti correnti della Associazione su delega del Presidente;

- redige i verbali delle adunanze delle Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo di cui è componente di diritto;

- coordina tutti i comparti della Associazione al fine garantirne l’unicità di indirizzo:

- esegue tutte le disposizioni, contabili e finanziarie che gli vengono impartite dal Presidente;

- è responsabile della tenuta dei registri contabili e degli atti giustificativi di spese della Associazione; attua, in concreto, tutte le operazioni di carattere amministrativo adottate dagli Organi della Associazione.

Il Direttore Generale può essere rimosso esclusivamente nei seguenti casi:

a) ingiustificata inoperosità;

b) indegnità morale;

c) attività svolta in contrasto con le finalità del presente Statuto;

d) inosservanza delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale e delle Determine del Presidente ;

e) impossibilità, per inabilità e/o mentale, di svolgere le mansioni previste dallo statuto e dal contratto di lavoro;

Il Provvedimento di rimozione deve essere approvato dal Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei propri componenti su proposta del Presidente.

Il Provvedimento di rimozione non può essere proposto se precedentemente non viene eseguita la procedura di accertamento delle specifiche responsabilità del Direttore Generale, a cura di una commissione composta da tre arbitri designati uno dal Presidente, uno dal Direttore Generale ed uno dal Tribunale di Teramo.

Il collegio arbitrale deve esprimere il proprio parere entro novanta giorni dalla nomina del componente designato dal Tribunale di Teramo.

Nelle more del provvedimento di accertamento delle responsabilità il Direttore Generale può essere sospeso con provvedimento adottato dal Presidente.

Le decisioni assunte dal Direttivo Nazionale sono inappellabili.

Per ogni altro compito del Direttore Generale si rinvia al contratto di lavoro.

ART. 24 - IL VICEPRESIDENTE

In assenza del Presidente Nazionale per qualsiasi impedimento, l'Associazione è rappresentata dal Vice-Presidente nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale

ART. 25 - COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dalla Assemblea. Nella prima riunione elegge il Presidente.

Il Collegio ha il compito di:

a) stabilire d’intesa con il Presidente, la forma dei bilanci;

b) redigere la relazione dei bilanci consuntivi ed illustrarla al Consiglio Direttivo Nazionale;

c) controllare l’andamento amministrativo, contabile e finanziario della Associazione;

d) integrare il Collegio stesso quando uno dei suoi componenti sia decaduto per non aver partecipato a tre riunioni consecutive senza valida giustificazione o si sia dimesso o deceduto.

e) nel caso previsto dall'art. 17, nomina l'arbitro facente parte del Collegio Arbitrale che si pronuncia nella procedura di accertamento delle responsabilità del Presidente.

f) Il Collegio dei Revisori dei Conti, partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale.

I revisori dei conti non possono ricoprire cariche direttive all’interno della Associazione e non possono avere vincoli di parentela con il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e con il Direttore Generale.

ART. 26 - COLLEGIO ARBITRALE

- In caso dovessero sorgere questioni fra gli associati e fra gli Organi della Associazione e tutte le controversie, relative all’osservanza del presente Statuto e più in generale alla vita associativa, dovranno essere decise da un Collegio Arbitrale, al quale le istanze dovranno pervenire tramite il Presidente.

Il collegio sarà formato due arbitri, ognuno nominato da ciascuna delle parti e da un terzo, con funzione di presidente, che sarà designato dagli arbitri già nominati. In caso di disaccordo o di impossibilità di addivenire alla nomina del presidente del collegio arbitrale, lo stesso sarà designato dal Presidente del Tribunale di Teramo su richiesta della parte più diligente.

La volontà di avvalersi della presente clausola arbitrale dovrà essere preventivamente comunicata, a mezzo raccomandata A/R, o Posta certificata al Presidente ed all'altra parte.

Per tutto ciò che concerne la formazione ed il funzionamento del collegio arbitrale si applicano, in ogni caso, le norme previste dal titolo VIII° del Codice di Procedura Civile.

ART. 27 - IL CONSIGLIO TECNICO

Il Presidente, le Segreterie Nazionali e territoriali nominano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali, il Consiglio Tecnico composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti in base alle esigenze tecnico-organizzative.

I componenti del Consiglio Tecnico vengono scelti tra esperti che possano vantare esperienza e professionalità nel settore di loro competenza.

La qualifica che viene attribuita a questi componenti è di Responsabile seguito dalla specificazione del territorio e della materia di competenza.

Il Consiglio Tecnico non è un organo deliberante ma tecnico-organizzativo.

I Segretari di comparto fanno parte di diritto del Consiglio Tecnico.

ART. 28 - I SEGRETARI DI SETTORE

La Associazione“IMPRESA ITALIA”si articola nei seguenti settori:Turismo - Commercio - Servizi – Pesca e Caccia – Artigianato – Piccola industria – Approdi Turistici – Strutture ricettive- Stabilimenti balneari ed Agricoltura – Liberi Professionisti.

Per ognuno dei detti settori, a tutti i livelli territoriali, è nominato dal Presidente, nell’ambito del Consiglio Tecnico o della Segreteria territoriale competente, un Segretario.

In casi eccezionali e motivati può essere nominato anche un iscritto che non sia componente dei suddetti Organi.

Il Segretari di settore:

- è responsabile della diffusione dei comunicati stampa e delle pubblicazioni relative al proprio settore;

- cura i rapporti con Enti e Ministeri ed Associazioni;

- firma, con l’assistenza tecnica del Direttore, accordi e contratti di categoria;

- nei limiti dell’autonomia gestionale, prevista da apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale, provvede all’assunzione di personale dipendente, ad attivare C/C ed a qualsiasi altra operazione nell’interesse del proprio settore e della Associazione;

- partecipa, con l’assistenza tecnica del Direttore, alle contrattazione collettive di lavoro del proprio settore;

- nei limiti dell’autonomia organizzativa, prevista da apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale, promuove e cura gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi del proprio settore ed assume i poteri decisionali consequenziali;

- predispone lo Statuto della Associazione di Categoria costituita per garantire una più incisiva ed efficace azione sindacale all’interno del settore stesso.

Il Segretario del Settore relaziona periodicamente al Direttore Territoriale sulla propria attività.

Il Direttore Territoriale, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo Territoriale può sospendere cautelativamente il Segretario di Settore a tutti i livelli e deferirlo al Consiglio Direttivo Nazionale , nei seguenti casi:

- inosservanza dei limiti imposti dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale o della Segreteria territoriale competente;

- attività sindacale svolta in maniera difforme alle deliberazioni delle Assemblee Nazionali e Territoriali, del Consiglio Direttivo Nazionale e Territoriali e del Direttore o della Segreteria territorialmente competente;

- in tutti i casi di indegnità o di ingiustificata inoperosità.

ART. 29 - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa della Associazione “IMPRESA ITALIA”, in ogni suo assestamento e specifica attuazione, deve costantemente mirare a promuovere la più attiva partecipazione degli iscritti e dei lavoratori e il più efficace impegno verso l’unità sindacale.

Nei luoghi di lavoro o nel territorio l'Associazioneidentifica nell’assemblea degli iscritti la propria rappresentanza di base e la prima istanza assembleare dell'Associazione

L’assemblea elegge:

a) il comitato degli iscritti alla Associazione “IMPRESA ITALIA”, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale che ne fissa compiti, funzioni e ruoli nel quadro di un’affermazione piena degli stessi, quali vere e proprie strutture della Associazione;

b) i delegati alle Assemblee delle istanze superiori.

L'Associazionesi articola nelle seguenti strutture:

– i Comitati degli iscritti del posto di lavoro o interaziendale;

– le Associazioni provinciali o comprensoriali;

– le Associazioni “IMPRESA ITALIA” provinciali;

– le Associazioni “IMPRESA ITALIA” regionali;

– l' Associazione “IMPRESA ITALIA” Nazionale.

ART. 30 - STRUTTURA PROVINCIALE

Le Associazione “IMPRESA ITALIA”Provinciali / Comprensoriali sono le articolazioni territoriali della Associazione.

La Associazione “IMPRESA ITALIA”Provinciale / Comprensoriale dirige e coordina l’azione sindacale della categoria del territorio, promuove e gestisce le vertenzialità territoriali su temi di interesse generale, favorisce una sempre più elevata capacità autonoma della associazione ad assolvere i propri specifici compiti, con particolare riguardo ai problemi generali dello sviluppo economico e del miglioramento delle condizioni di vita della popolazione lavoratrice; è responsabile degli indirizzi e del controllo dei servizi nel territorio.

ART. 31 - STRUTTURA REGIONALE

Le Associazione “IMPRESA ITALIA” regionali, in stretto raccordo con l'Associazione “IMPRESA ITALIA”nazionale, hanno il compito di elaborazione e di direzione politica e organizzativa di tutte le organizzazioni delle Associazioni esistenti nel territorio regionale e promuove e gestisce le vertenzialità regionali negli ambiti dei settori che compongono la categoria.

Le Associazione “IMPRESA ITALIA” regionali intervengono: sull’insieme della politica organizzativa nel territorio regionale, anche per realizzare scelte di razionalizzazione e decentramento, in grado di garantire maggiore presenza ed efficienza; sulla politica dei quadri e della loro formazione, per favorire attraverso la mobilità la pluralità delle esperienze; sulla redistribuzione delle risorse finanziarie nel territorio di competenza, in relazione al modello organizzativo previsto dal presente Statuto nazionale; nella direzione e coordinamento della politica dei servizi.

ART. 32 - RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI

Con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, la Associazione “IMPRESA ITALIA”può aderire ad Associazioni aventi finalità comuni.

L’adesione non può precludere alla Associazione “IMPRESA ITALIA”la possibilità di stipulare altri accordi né comportare limitazioni di alcun genere all’autonomia sindacale, organizzativa o gestionale della Associazione eccezion fatta per gli obblighi derivanti dalla Legge in materia di attività di patronato.

I rapporti con le Associazioni alle quali la Associazione ”IMPRESA ITALIA”aderisce saranno regolati da apposita convenzione, stipulata dal Presidente Nazionale e ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso di vacanza di posti all’interno del Consiglio Direttivo Nazionale è prevista ]a possibilità di cooptare nell’ambito dello stesso, membri indicati dall’Associazione alla quale la Associazione “IMPRESA ITALIA”ha aderito. Salva l’ipotesi di svolgimento di una Assemblea, tale cooptazione spiegherà i suoi effetti fino alla disdetta o alla revoca della adesione, in seguito alla quale i membri indicati dall’Associazione alla quale la Associazione “IMPRESA ITALIA”ha revocato l’adesione potranno essere immediatamente sostituiti.

ART. 33 - SEDI ALL’ESTERO

Il Consiglio Direttivo Nazionale, con propria deliberazione, può istituire sedi all’estero al fine di svolgere tutte le attività previste dal presente Statuto, compresa quella di assistenza prestata attraverso l’apertura di sedi di Patronato.

ART. 34 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento della Associazione “IMPRESA ITALIA”va deliberato con il voto favorevole di almeno ¾ (trequarti) dall'Assemblea degli associati.

In caso di scioglimento della Associazioneil suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 della Legge 2dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

La quota di partecipazione non e trasmissibile se non a causa di morte e non e rivalutabile.

E’ espressamente vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

ART. 35 - NORMA TRANSITORIA AI FINI ORGANIZZATIVI

Fino a quando non saranno celebrate le Assemblee territoriali, il Presidente:

nomina i responsabili sindacali a tutti i livelli organizzativi;

- determina le quote di ripartizione di tutti i livelli organizzativi;

- revoca gli incarichi già assegnati;

- stabilisce le regole cui attenersi per l’armonizzazione organizzativa delle varie realtà territoriali;

- in deroga all’art.22, può espellere i dirigenti sindacali che non si atterranno alle linee politico ed organizzative stabilite Consiglio Direttivo Nazionale;

- può nominare un coordinatore da affiancare ai responsabili sindacali a tutti livelli organizzativi.

ART. 36 - NORMA TRANSITORIA PER L’ATTIVITA’ DI PATRONATO

“Strutture territoriali di Assistenza Sociale dell'Associazione “IMPRESA ITALIA”

Fino alla costituzione di un Ente di Patronato promosso direttamente dalla Associazione “IMPRESA ITALIA”, l’attività di patronato potrà essere svolta oltre che dai livelli organizzativi territoriali della Associazione, da apposite “Strutture territoriali di assistenza sociale della Associazione “IMPRESA ITALIA”, costituiti su iniziativa dei soci.

La costituzione delle Strutture Territoriali dovrà essere autorizzata dal Consiglio Direttivo Nazionale, che emanerà un regolamento inerente i rapporti tra la Associazione “IMPRESA ITALIA”ed il responsabile delle costituende Strutture.

La Struttura territoriale può essere costituita e rappresentata anche da soci che non ricoprono cariche sindacali nel territorio in cui opera la Struttura stessa; in tal caso, il responsabile della Struttura non potrà svolgere attività sindacale, se non espressamente autorizzato dal Consiglio Direttivo Nazionale, ma solo organizzare i servizi di assistenza sociale in conformità alla legislazione vigente in materia di patronati.

Ogni Struttura Territoriale dovrà avere un proprio codice fiscale ed un proprio bilancio, distinto da quello del corrispondente livello organizzativo sindacale della Associazione “IMPRESA ITALIA”.

Ogni Struttura Territoriale sarà dotata di autonomia finanziaria e risponderà in proprio delle obbligazioni assunte per conto dello stesso, anche in riferimento agli obblighi derivanti dall’assunzione di personale dipendente con particolare riguardo ai responsabili dell’attività di patronato.

Per quanto non previsto in tale articolo si fa rinvio alle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale ed al regolamento inerente i rapporti tra la Associazione “IMPRESA ITALIA”ed il responsabile della costituenda Struttura Territoriale.

ART. 37 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, l'Associazione sarà disciplinata dal Regolamento e dalle disposizioni di Legge in materia.